Per coloro che si occupano di antiriciclaggio l’attesa del Registro Italiano dei Titolari Effettivi rappresenta un ostacolo importante per la propria attività, in particolare comparando la situazione italiana con quella del resto d’Europa. Infatti senza questo strumento i soggetti sottoposti alla normativa AML si ritrovano senza un presidio importante per il contrasto del riciclaggio.
Sono tanti i soggetti impattati da questo ritardo normativo, in particolare coloro che sono tenuti a implementare i sistemi di contrasto al riciclaggio per adempiere alla normativa in materia. Alcuni esempi possono essere figure professionali quali gli avvocati e i commercialisti, insieme alle realtà del settore assicurativo, finanziario e del gaming.
Grazie al Registro dei Titolari Effettivi è infatti possibile alzare il grado di trasparenza del sistema economico, con l’obiettivo di rendere più complesso agire e beneficiare dei proventi d’impresa senza essere identificabili o tracciabili. Le potenzialità sono moltissime, ad esempio per ridurre il rischio di frode, credito ed evasione fiscale.
Sommario
Cos’è il Registro dei Titolari Effettivi e perché è importante
È da tempo che le realtà tenute a implementare i sistemi di contrasto al riciclaggio sono in attesa del provvedimento del Mise che attesti l’operatività del Registro dei Titolari Effettivi.
Grazie a questo strumento la procedura per contrastare il riciclaggio di denaro diventerà più semplice, in quanto saranno immediatamente noti i dati relativi alla figura del titolare effettivo.
Secondo il D.Lgs. 231 il titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita“. Quindi grazie a questo Registro è possibile verificare più facilmente la persona o le persone fisiche o giuridiche che controllano in modo diretto o indiretto un’azienda, un ente o una realtà imprenditoriale.
Alla domanda “Quali soggetti sono obbligati a comunicare i propri titolari effettivi?” la risposta è che l’obbligo di iscrizione al Registro dei Titolari Effettivi è previsto per:
- Le imprese che hanno personalità giuridica, ad esempio tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, ecc.), le SPA e le altre forme giuridiche.
- Le persone giuridiche private, ad esempio le fondazioni e le associazioni riconosciute.
- I trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Registro dei Titolari Effettivi: la Normativa Europea
Nella creazione del Registro dei Titolari Effettivi, l’Italia è in ritardo rispetto a molti altri paesi europei. Difatti già il 22 marzo 2021 l’UE emana il Regolamento che introduce nel mercato europeo il nuovo sistema BORIS, cioè il Beneficial Ownership Registers Interconnection System.
Il BORIS è un sistema di interconnessione dei Registri nazionali dei Titolari Effettivi. La quinta direttiva antiriciclaggio (UE 2015/849) ha espresso la necessità di creare un servizio centrale per interconnettere le informazioni relative al titolare effettivo delle realtà imprenditoriali operanti nei paesi europei.
Il registro europeo renderà disponibili le informazioni per enti e realtà impegnate nell’antiriclaggio e nella lotta al terrorismo internazionale. In realtà la piattaforma BORIS è anche un modo per digitalizzare i settori della cooperazione transfrontaliera e della giustizia.
Registro dei Titolari Effettivi Italia: cosa prevede la normativa
In Italia le modalità per compilare il Registro dei Titolari Effettivi 2022 MEF sono disponibili da giugno 2022, tramite siti di carattere istituzionale che riportano tutte le informazioni su come sarà possibile comunicare il Titolare Effettivo con firma digitale, bisogna infatti:
- Accedere allo strumento DIRE oppure utilizzare un’altra soluzione di mercato.
- Scegliere la pratica del Titolare Effettivo (quando sarà resa disponibile)
- Indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e inserire i dati del suo Titolare Effettivo.
- Firmare con Firma Digitale.
Le informazioni mancanti riguardano invece le modalità che dovrà seguire chi ha bisogno di accedere e consultare le informazioni del Registro dei Titolari Effettivi, come obbligo incluso nella procedura di “adeguata verifica” del proprio interlocutore.
Di conseguenza, in mancanza di questo strumento, in italia la consultazione del registro di titolarità effettiva non è ancora possibile (a fine Ottobre 2022).
Per i soggetti sottoposti alla normativa AML, prosegue pertanto la prassi di verificare la titolarità tramite la verifica delle evidenze disponibili presso le camere di commercio.
Le motivazioni del ritardo in Italia sono diverse. Secondo l’art. 3, co. 6 del Decreto di concerto Mef/Mise n. 55 pubblicato in G.U. n. 121/2022 erano molti i passaggi da concludere già entro la scorsa estate. Precisamente, si prevedeva l’emanazione entro lo scorso 8 agosto di un disciplinare tecnico e di due decreti di concerto interministeriale.
Il primo aveva lo scopo di garantire la protezione dei dati personali (art. 11, co.3) entro lo scorso 9 luglio. Invece entro l’8 agosto si prevedeva il decreto di concerto Mise-Mef per i diritti di segreteria (art.8, co.1) e il decreto dirigenziale sulle specifiche tecniche di ComUnica (art.3, co.5).
Rispetto agli obiettivi previsti, il ritardo della pubblicazione di queste normative dedicate al Registro dei Titolari Effettivi ha superato di gran lunga i 45 giorni. Dal giorno di pubblicazione del decreto dirigenziale che attesta l’operatività del sistema è previsto che le società, gli enti ed i trust avranno 60 giorni per comunicare in via telematica i dati relativi al titolare effettivo.
Quali sono oggi le insidie nei processi attuati per individuare il titolare effettivo
I soggetti sottoposti alla normativa AML, in assenza del Registro dei Titolari Effettivi, devono comunque adottare dei processi atti a confermare le dichiarazioni di titolarità ricevute dai propri clienti.
Questi processi, che in molti casi funzionano già efficacemente grazie alla trasparenza consentita dalle camere di commercio italiane, dovranno in ogni caso affiancarsi alle evidenze che verranno reperite presso il registro di titolarità effettiva italiano, non appena disponibile.
Alcuni aspetti risulteranno determinanti nel rendere effettivamente utile il registro di titolarità effettiva italiano:
- L’entità delle sanzioni irrogate per false od omesse dichiarazioni, che vale come stimolo alle entità giuridiche per una compilazione veritiera e per evitare ragionamenti in termini di costi/benefici per omesse o false dichiarazioni.
- La verifica, da parte dei Gestori dei Registri Imprese nazionali, sulla veridicità delle informazioni dichiarate dalle imprese e dalle altre entità giuridiche.
- Un alto grado di dettaglio, all’interno del Registro, sulla misura e modalità di possesso delle quote.
- L’attenzione alla giurisdizione nazionale delle imprese controllate dall’estero, che può prevedere forme giuridiche anonime (alcuni esempi sono Svizzera e Lussemburgo) che rendono difficilmente verificabili le informazioni.
- Un accesso pratico ed economico ai singoli registri europei, che oggi sono molto difformi tra loro in termini di possibilità di accesso, di modalità, di costi e di tempistiche di risposta.
Quali aspetti influiscono sugli accertamenti di titolarità sui registri italiani ed europei?
In ogni caso, l’accertamento di titolarità effettiva condotto con o senza il Registro dei titolari Effettivi continua a rappresentare una prassi impegnativa, soprattutto per quegli operatori finanziari e professionali che collaborano principalmente od esclusivamente con soggetti giuridici.
In questa ottica, l’efficacia del processo di verifica della titolarità effettiva tramite il costituendo Registro Nazionale effettiva sarà imprescindibile da alcune componenti, tra queste:
- Il budget da dedicato agli accertamenti camerali (attuali) ed ai diritti di segreteria (in prospettiva)
- Il processo operativo di accesso al registro, quindi come accedere alle verifiche sui clienti in portafoglio e le modalità per farlo.
- La tecnologia per recepire e integrare nei propri applicativi la dichiarazione di titolarità di tutti i Clienti, appena diventerà disponibile.
- La controverifica delle dichiarazioni per confermare la dichiarazione presentata dal Cliente o riportata nel registro.
- L’approfondimento di situazioni specifiche relative a paesi extraeuropei o giurisdizioni opache
- i criteri di profilazione del rischio derivanti dalle dichiarazioni mancanti o non congrue.
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